Temporary Shop, tra norme comunali e vuoto legislativo

Durante il 1° Legal Forum promosso da Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali) a Milano, l'argomento dei negozi temporanei (temporary shop) è stato uno dei cardini tematici del convegno, affrontato soprattutto sotto il profilo normativo-legislativo. Uno degli esperti chiamato a relazionare su questo topic è l'avvocato Thomas Mambrini, che collabora, fra l'altro, come formatore per i corsi di aggiornamento in materia di legislazione commerciale per Prassicoop, la società di Renato Cavalli, vice presidente di Cncc, specializzata anche nella consulenza e nello studio finalizzati alla pianificazione urbanistica commerciale per i Comuni (dai Prg ai Pgt). A completamento e arricchimento dei servizi pubblicati sul fascicolo 249 di Mark Up (maggio), pubblico un'intervista con Mambrini cui ho posto tre domande inerenti ad alcuni nodi della normativa sui temporary.

È necessario il cambio di destinazione d’uso dei locali per esercitare attività di commercio temporanea?
In linea generale la normativa urbanistica ed edilizia (nazionale e regionale) non reca specifiche disposizioni in tema di modifica d’uso temporanea degli immobili. La giurisprudenza in pochi casi ha ritenuto che l’utilizzo dei locali per un uso diverso da quello assentito a livello urbanistico/edilizio sia irrilevante (trattasi di utilizzo che, data la scarsa consistenza e non comportando modifiche dei locali, risulta del tutto trascurabile dal punto di vista del carico urbanistico, che invece le attività commerciali è ragionevole ritenere abbiano). Si è concluso che l’utilizzo di locali per l’attività di vendita, seppur temporanea, richieda la conformità della destinazione d’uso, che deve essere dunque acquisita qualora non sia già autorizzata per i locali di vendita. In più, le poche Regioni che hanno normato la vendita temporanea (per esempio, Marche e Liguria) hanno espressamente stabilito che i temporary shop possano essere insediati in locali con destinazione d’uso commerciale (quindi richiedendo espressamente la conformità edilizia). Solamente la Regione Sardegna (mi riferisco al ddl 254 del 2015) ha previsto che l’utilizzo una tantum di locali per l’insediamento di temporary shop non richiede il cambio di destinazione.

Esiste una legislazione ad hoc per i temporary shop?
A livello nazionale la fattispecie della vendita temporanea non è stata disciplinata. Solamente alcune Regioni hanno previsto specifiche disposizioni in merito, regolamentando più o meno esaustivamente il fenomeno (Liguria, Veneto, Marche, Campania), alcune individuando la fattispecie ma senza ricollegarvi effetti tipici, quindi sostanzialmente equiparando la vendita temporanea alla normale vendita “permanente” (per esempio, il Veneto), altre disciplinando più nel dettaglio l’attività (Liguria, Marche e Campania), anche se a volte prevedendo vincoli e limitazioni che, personalmente, ritengo poco giustificabili. Interessanti le disposizioni previste da Piemonte e Provincia Autonoma di Trento in tema di vendita temporanea nelle gallerie dei centri commerciali, poiché sono le prime Regioni che disciplinano (fra l'altro, in maniera abbastanza favorevole per gli operatori) un’attività che ritengo venga svolta in tutta Italia spesso con estrema difficoltà anche in ragione del vuoto normativo sul punto.

La ristorazione (temporanea) come viene regolata?
Parlando di somministrazione di alimenti e bevande svolta in via temporanea, invece, la fattispecie risulta normata già da parecchio tempo, sia a livello nazionale che regionale. Tuttavia la somministrazione temporanea normalmente prevista dalla normativa è quella svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, quali feste, sagre, concerti e simili. In questo caso è normalmente previsto che l’attività possa essere avviata senza particolari limitazioni (anche in deroga alla eventuale programmazione dell’insediamento degli esercizi pubblici) e, in molti casi, addirittura senza la necessità dei requisiti professionali invece richiesti per le attività permanenti. La temporaneità è legata, però, all’evento (culturale, sportivo, religioso e altri) al quale la somministrazione di alimenti risulta funzionale, circostanza che la differenzia molto dalla tipologia (e dal concetto) di temporary shop che, in linea di principio, non è accessorio a un evento, ma è creato dalla vendita temporanea stessa.

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