Negozi automatici: la legislazione prevede due pesi e due misure

Esperti – Sarebbe il caso di eliminare normative vetuste e prendere atto dell'evoluzione tipologica avvenuta. (Da MARK UP 193)

1.
Secondo l'articolo 7 del Dlgs 114/98, possono aprire solo in locali a destinazione commerciale
2. Questo complica e frena
lo sviluppo

3. Ripercussioni anche sugli orari di apertura: in teoria dovrebbero rispettare l'orario di un punto di vendita tradizionale

L'Italia è leader in Europa nella produzione di distributori automatici (vending machine). Circa il 40% della popolazione, secondo i dati Confida, l'associazione di categoria, è ormai interessato a questo tipo di acquisti. Il fatturato ha resistito alla crisi dei consumi degli ultimi anni. Questo sistema di vendita si è diffuso nei luoghi di transito pubblici (metropolitane, stazioni ferroviarie, vie cittadine), allargando la gamma merceologica, che non è più solo quella classica, ma include prodotti alimentari e bevande. A tal punto che oggi si può parlare di veri e propri negozi automatici. Questo tipo di self service richiede superfici di vendita in grado di ospitare adeguate attrezzature: massimo 40-50 mq. L'assortimento varia da 200 a 300 referenze. L'apertura è tutti i giorni, 24 ore.

Differenze tra vending e negozi self service
L'articolo 17, comma 4, del Dlgs 114/98, confermato dall'articolo 67 del Dlgs 59/2010 (recepimento della direttiva Bolkestein), al quale si sono uniformate le regioni nelle proprie discipline territoriali, prevede che l'installazione di un distributore automatico (in un ufficio, in un ospedale, ecc.) sia sottoposta a semplice Dia, ora divenuta “segnalazione certificata di inizio attività” (s.c.i.a.); mentre, qualora “..la vendita automatica sia effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita…”. Il che significa compatibilità del locale e idoneità igienico-sanitaria delle attrezzature di vendita (dispenser). Di conseguenza, i self service si possono aprire solo dove lo strumento urbanistico prevede la destinazione commerciale: così prevede l'articolo 7 del Dlgs 114/98 per gli “esercizi di vicinato”. I locali devono poi disporre, secondo l'articolo 6 dello stesso Dlgs, di adeguati standard urbanistici, parcheggi e verde, o in loro assenza, è facoltà del comune concederne la monetizzazione. Le attività che occupano un locale sono inoltre soggette alla tassa dei rifiuti e sicuramente ci saranno problemi anche sulla insegna. Le normative igienico-sanitarie, poi, sono disciplinate da regolamenti comunali, spesso molto diversi tra loro.
Infine gli orari: se deve osservare la stessa disciplina dei negozi, potrà tenere aperto 24 ore su 24, o dovrà limitarsi alle 13 ore giornaliere previste dalla norma vigente? Un piccolo comma, scritto quaranta anni fa (il Dlgs 114/98 riprende integralmente il testo dell'articolo 51 del decreto ministeriale 14/1/1972) costituisce oggi un ostacolo non marginale alla diffusione di una tipologia commerciale innovativa e utile per il consumatore e le città. Non ha molto senso assimilare un dispenser automatico di prodotti alimentari e un negozio di vicinato: non c'è personale alla vendita, sono assenti le problematiche di rifornimento tipiche di un negozio tradizionale, non sono previste lavorazioni o trattamento di prodotti, non viene generato alcun tipo di rifiuti, la stragrande maggioranza dei prodotti è confezionata, lo scontrino medio è ridotto e quindi il volume della spesa è portabile: in sostanza si tratta di un servizio rivolto alla spesa di emergenza. La cosa migliore da fare sarebbe eliminare del tutto questa disciplina vetusta e prendere atto dell'evoluzione tipologica avvenuta, mantenendo lo stesso iter insediativo dei normali distributori automatici, come avviene nel resto d'Europa.

Sono punti di vendita a tutti gli effetti
La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta (Dlgs 114/98 e 59/2010) a dichiarazione di inizio attività da presentarsi al comune competente per territorio. Nella dichiarazione deve essere indicata la sussistenza dei requisiti morali e professionali (per gli alimentari), il settore merceologico e l'ubicazione, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale adibito a essa in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.


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