La produzione del vetro di Murano, attraverso la tecnica del soffiaggio, è un’arte che risale al I secolo d.C. Una tradizione millenaria che i maestri vetrai hanno tramandato e continuano, oggi, a sviluppare sull’isola veneta, creando opere di enorme pregio conosciute e ricercate in tutto il mondo. In una cittadina dell’Aquitania, a Limoges, in Francia, dalla seconda metà del 1700 ha luogo la creazione di oggetti unici: le porcellane a pasta dura, divenute sinonimo di lusso ed eleganza.
Quelli sopra menzionati sono solo due dei moltissimi esempi di prodotti artigianali e industriali che hanno reso l’area in cui vengono tradizionalmente realizzati nota in tutto il mondo. La loro protezione e valorizzazione culturale e commerciale è l’obiettivo che intende raggiungere il Regolamento dell’Unione Europea 2023/2411 del 18 ottobre 2023 (“Regolamento”) entrato in vigore il 16 novembre 2023. Sulla falsariga del sistema già esistente per le indicazioni geografiche nel settore agroalimentare, viene così introdotta nel territorio dell’Unione Europea una nuova indicazione geografica volta a proteggere il legame esistente tra un territorio, le sue caratteristiche e un prodotto non agroalimentare. La nuova tutela ha infatti ad oggetto prodotti che sino ad oggi non trovavano una protezione armonizzata e uniforme in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Fatta eccezione per il marchio, questi prodotti non sono generalmente tutelati come design, né sono protetti dal diritto d’autore o considerati beni culturali. L'Unesco ha talvolta riconosciuto loro la tutela (spesso a livello transnazionale) come forme di artigianato tradizionale, in quanto parte del patrimonio culturale immateriale da preservare.
Scopo del nuovo Regolamento è invece quello di valorizzare a livello commerciale ed economico l’arte manifatturiera di un determinato territorio, con diversi vantaggi per produttori, consumatori e per il mercato. A tal fine potranno essere protetti su richiesta delle associazioni di produttori o dei produttori singoli i prodotti artigianali e industriali che:
a) provengano da una certa area geografica,
b) per i quali almeno una fase della loro produzione avvenga all'interno di quest’ultima e
c) le cui caratteristiche o la cui reputazione siano attribuibili proprio alla loro origine geografica.
La domanda di registrazione dell’indicazione geografica dovrà essere corredata del disciplinare di produzione che individua il nome da proteggere, il prodotto di riferimento e le modalità di realizzazione dello stesso, incluse le materie prime da utilizzare e i processi da seguire.
La procedura di esame è divisa in due fasi, la prima di competenza di un’autorità nazionale e la seconda dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (“Euipo”) e, se concessa, l’indicazione geografica sarà inserita nel relativo registro, consultabile da tutti sul portale che l’Euipo ha già predisposto. La protezione garantita dall’indicazione geografica registrata è molto ampia e consente al suo titolare di tutelarsi da tutte quelle ipotesi di uso indebito della stessa già individuate in passato per le indicazioni geografiche nel settore agroalimentare. Si tratta, in particolare, dell’uso diretto e indiretto non autorizzato, dell’usurpazione, dell’imitazione e dell’evocazione, di cui il legislatore europeo ha provato in questa sede finalmente a definire i contorni.
Il sistema introdotto dal nuovo Regolamento, pienamente attivo a partire dal 2025, disciplina i compiti, i diritti e le responsabilità dei produttori e istituisce un sistema di registrazione semplice ed efficiente, che tiene conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, con l’obiettivo di creare per i prodotti interessati un valore aggiunto connesso al ruolo che l’indicazione geografica svolge per il consumatore, anche sotto il profilo della tutela del know-how e del patrimonio comune.
(*) Associate di Hogan Lovells