Nuovo Dpcm che restringe ancora lo spazio di attività per contenere l’epidemia in corso. Le nuove misure sono attive dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 insieme a quelle definite dal Dpcm dell’11 marzo 2020 e all’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo, tutte prorogate fino al 3 aprile 2020.
Sono sospese tutte le attività produttive e industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate in calce. Le attività professionali permangono attive: studi legali, ingegneria, i call center, attività finanziarie e assicurative, uffici postali, edicole, ingrosso di carta e agenzie di distribuzione di giornali, riviste e libri. Rimangono aperti anche gli alberghi. Per le attività commerciali rimane in vigore quanto già disposto con le misure precedenti. Permane la possibilità di smart working per tutte le attività sospese.
Per le persone fisiche è fatto divieto trasferirsi o spostarsi (con mezzo pubblico o privato) in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza per motivi di salute. Rimangono ovviamente permesse le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Rimangono altresì consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere ritenute essenziali e dei servizi di pubblica utilità essenziali. DCPM 22 marzo 2020
Elenco delle attività di cui è consentita la continuità
Aggiornamento 21 marzo 2020
Per incrementare le misure contenitive del contagio da Covit-19, il Ministero della Salute ha emanato la seguente ordinanza con data di entrata in vigore del 21 marzo 2020.
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Aggiornamento 11 marzo 2020
“Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi” - nuova stretta del Governo, che coinvolge il retail, per contrastare il contagio da Coronavirus. Nominato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, come commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, per rafforzare e gestire, di concerto con la Protezione Civile, la produzione di attrezzature necessarie per affrontare l'emergenza.
Rimangono aperti oltre i generi alimentari e le farmacie e para farmacie, le edicole, i tabaccai, fermo restando le precauzioni della distanza di sicurezza tra gli avventori. Chiude tutta la ristorazione tranne quella sulla rete autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, areoportuali, lacustri. È permessa la consegna di alimenti a domicilio (food delivery). Chiudono tutti i servizi alla persona ma rimangono aperti banche, servizi finanziari e assicurativi. Permangono in attività le filiere di trasformazione agroalimentare.
Aggiornamento 10 marzo 2020
A far data 10 marzo 2020, le misure restrittive già applicate sulla Lombardia e 14 provincie vengono estese a tutta l'Italia che diventa zona protetta. In Gazzetta Ufficiale il 10 marzo il provvedimento "Io resto a casa" che dispone anche la cancellazione di tutte le manifestazioni sportive.
8 marzo 2020
Si inaspriscono le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tanto da portare la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministro della Salute oggi 7 marzo, alla decretazione con effetto dall'8 marzo, della chiusura della Lombardia e delle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. In particolare al punto a) è specificato il divieto assoluto di “spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Per quanto riguarda il retail e la ristorazione, rilevano i seguenti punti del decreto:
n) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...] con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro [...] tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...], con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...], con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.