Influencer come agenti di commercio: cosa cambia con la pronuncia del Tribunale di Roma

La sentenza del 4 marzo 2024 potrebbe cambiare in modo sostanziale le modalità o prassi di contrattualizzazione seguite dalle aziende per gli influencer

Il mondo degli influencer, dopo un lungo periodo di "Far West", continua ad essere oggetto di maggiore regolamentazione, seppure in assenza di un quadro normativo chiaro e definito. Dopo il (ritardatario) vedemecum Agcom sul tema, una pronuncia del Tribunale di Roma ha ritenuto l’attività degli influencer qualificabile come attività di agente di commercio. Una sentenza che apre a una trasformazione delle modalità o prassi di contrattualizzazione fino ad oggi seguite dalle aziende.
A seguire riportiamo il commento dello studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in proposito.

"Con la sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024, la sopracitata Corte capitolina ha confermato gli esiti di una ispezione condotta nell’anno 2022 dalla Fondazione Enasarco, ente previdenziale degli agenti di commercio, con cui era stata disposta la riqualificazione in tale categoria professionale di una serie di influencer chiamati a promuovere prodotti di un’impresa commerciale che svolge attività di vendita online di integratori alimentari.

In particolare, gli enti ispettivi hanno ritenuto qualificabile come attività di agente di commercio disciplinata dall’art. 1742 c.c. e seguenti, l’attività di tali influencers, alcuni addirittura basati all’estero e impegnati in impieghi diversi dalla mera promozione delle vendite dei prodotti in questione, richiedendo alla società il pagamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza Enasarco e al fondo indennità di risoluzione del rapporto F.I.R.R., oltre sanzioni e interessi.

In tale pronuncia, attualmente l’unica del suo genere di cui, tuttavia, non si potrà non tenere conto anche in considerazione dell’attenzione posta dal legislatore e dalle autorità fiscali sul mondo della promozione digitale attraverso tale nuova categoria professionale, sono stati riscontrati alcuni elementi tipici del rapporto di agenzia proprio nelle modalità con cui gli influencer erano chiamati a svolgere la loro attività. Infatti, è stato valorizzato come l’attività di promozione non avvenisse solo attraverso una mera pubblicizzazione ma anche attraverso la presenza di veri e propri link e codici sconto che permettevano ai followers-clienti di avere immediato accesso alla piattaforma di e-commerce del brand, magari beneficiando anche di una particolare scontistica derivante proprio dalla promozione personale dell’influencer.

Ed è proprio nella promozione digitale all’interno di una specifica community di follower che è stato rinvenuto l’elemento tipico dell’attività dell’agente, ossia la promozione di prodotti di un preponente all’interno di una zona determinata, determinata proprio dai followers, non rilevando, in virtù dell’essenza del web quale mercato altamente standardizzato in cui gli acquisti vengono effettuati con un click alle condizioni di vendita fissate dal venditore, l’assenza di relazioni dirette tra influencers e preponente. Inoltre, la stabilità caratterizzante il contratto di agenzia rispetto altre figure tipiche o atipiche è stata rinvenuta nella continuata attività svolta dai soggetti riqualificati, legati da contratti a tempo indeterminato e destinatari di periodi aggiornamenti delle vendite da loro veicolate e relativi estratti conti provvigionali. A tal riguardo, anche tale ulteriore elemento caratteristico dell’agente di commercio è stato valorizzato dagli Ispettori della Fondazione Enasarco e dal Tribunale di Roma per giungere alla conclusione che i rapporti svolti dagli influencer rappresentassero a tutti gli effetti un incarico di agenzia visto che il loro compenso maturava sulla base degli acquisti, andati a buon fine, effettuati dai clienti influenzati dai medesimi.

È evidente che ogni vicenda ha le sue peculiarità, tuttavia, in assenza di un quadro normativo chiaro e definito, tale pronuncia rappresenta un evidente campanello di allarme per ogni impresa, a prescindere dal mercato di riferimento e dalla dimensione degli affari, dedita ad utilizzare tali figure per la sponsorizzazione dei propri prodotti, poiché dalle modalità di svolgimento dell’incarico e dalla regolamentazione contrattuale passa la qualificazione giuridica del rapporto con rilevantissimi riflessi in termini economici e sanzionatori."

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