Il pay or consent di Meta in Ue potrebbe infrangere il Dma

Secondo il parere della Commissione il modello proposto da Meta per Facebook e Instagram non permetterebbe una scelta agli utenti secondo i criteri del digital markets act

La Commissione Europea ha comunicato a Meta, il primo luglio in via preliminare, che il modello pubblicitario "pay or consent" non rispetta il Digital Markets Act (Dma). Secondo questo parere della Commissione, questa scelta costringe gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali senza offrire una versione equivalente ma meno personalizzata dei social network di Meta. La Commissione continua a collaborare con Meta per trovare una soluzione soddisfacente che garantisca il rispetto del Dma.

Le grandi piattaforme online (gatekeeper) raccolgono spesso dati personali, creando così barriere elevate per i concorrenti. Ai sensi del Dma, articolo 5 comma 2, per combinare i loro dati personali tra diversi servizi richiede il consenso degli utenti: se l'utente rifiuta, deve essere disponibile un'alternativa equivalente ancorché meno personalizzata.

La posizione di Meta su pay or consent in Ue per Facebook e Instagram

In risposta alle nuove normative, nel novembre 2023 Meta ha introdotto appunto l’offerta "pay or consent" su Facebook e Instagram nell'Ue, permettendo di optare tra un abbonamento mensile senza pubblicità o l'accesso gratuito con annunci personalizzati. La posizione di Meta era già stata presentata da Mark Up. Una parere analogo è stata inviato il 24/06 per l’Apple Store.

La Commissione ritiene preliminarmente che questo modello non rispetti il Dma perché non permette di optare per un servizio meno personalizzato ma equivalente né di acconsentire liberamente alla combinazione dei propri dati personali. Meta ha ora la possibilità di difendersi esaminando i documenti dell'indagine e rispondendo per iscritto: l'indagine verrà conclusa entro 12 mesi dall'apertura del procedimento, avvenuta il 25 marzo 2024.

In caso di non conformità, la Commissione può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale totale del gatekeeper, e fino al 20% in caso di recidiva. Inoltre, per non conformità sistematica, la Commissione può adottare rimedi aggiuntivi come la vendita di un'impresa o parti di essa o vietare acquisire nuovi servizi.

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