L’attività di Home Restaurant a tutti gli effetti non è ancora coperta da una fonte di legge ordinaria. Come nuova realtà economica che si sta affermando in modo naturale nel nostro sistema economico, occorrono tempo ma anche iniziativa politica affinché sia predisposta un'opportuna normativa. In ogni caso, il percorso per arrivare ad ottenere ciò si è già avviato e l'itinerario che si sta delineando grazie alle autorità statali che si sono occupate della vicenda confermano che il settore degli home restaurant rientra nel processo di sviluppo dell'economia collaborativa (sharing economy).
Agenda Europea e Sharing Economy
In tal senso è doveroso aprire una digressione sull’Agenda europea sulla sharing economy. La Commissione Europea ritiene che la sharing economy darà un contributo rilevante alla crescita dell’economia dell’Unione Europea e che andrà a integrare un importante vantaggio per i consumatori che potranno così accedere a nuovi servizi e ad un’offerta più ampia a prezzi più competitivi. Allo stesso tempo, queste nuove forme di economia sollevano questioni sulla loro applicazione nei quadri normativi dove si vanno ad inserire. Anche se in Italia la direzione tracciata dalle Autorità che si sono già espresse in merito è chiara, associazioni di categoria che si sentono senza motivo minacciate dalla sharing economy continuano ad ostacolare il settore con azioni mediatiche di disinformazione.
Questa iniziale incertezza ormai è stata superata in tantissimi Stati europei in cui l’attività di Home Restaurant è riconosciuta, accettata e valorizzata. Imprenditori in Stati dell'Unione come la Francia hanno avuto accesso a fondi europei stanziati per la sharing economy, fondi che sono inarrivabili per molti imprenditori italiani che ristagnano in una situazione di ostruzionismo.
Puntualizzazioni sulla sentenza del Tar Campania
Tornando all'Italia, ricordo che la sentenza 3883/2018 del Tar Campania tratta di un caso che presentava problematiche di regolarità connesse all’immobile in cui si era avviata una presunta attività di Home Restaurant. Oggi quel caso non rientrerebbe neanche nella fattispecie di attività di Home Restaurant, non presentando le caratteristiche a cui si rifà il comparto sulla base del parere del Ministero dell’Interno del 1° febbraio 2019. È paradossale che si continuino a perpetrare accuse di concorrenza sleale verso gli Home Restaurant quando l’Autorità preposta a vigilare e garantire proprio la concorrenza si è già pronunciata in modo inequivocabile sulla materia.
In merito alla proposta di legge n. 3258 Camera dei Deputati e disegno di legge n. 2647 Senato della Repubblica, ricordo che quel disegno di legge non ha mai completato il suo iter in quanto bocciato proprio dalla Agcm (Autorità garante della concorrenza e dei mercati), prevedendo limitazioni, restrizioni e controlli non proporzionati e non adeguati alla attività di Home Restaurant. Difatti tale Autorità, proprio in tal senso, dichiara che "l’insieme dei vincoli e delle limitazioni all’attività di home restaurant (…) si pone, dunque, fuori dal quadro tracciato dai principi europei della concorrenza e dal citato documento della Commissione sulla sharing economy. Inoltre, sempre la stessa Autorità "si auspica che, al fine di superare i profili discriminatori e restrittivi (subiti dal comparto Home Restaurant) i rilievi sopra svolti siano tenuti in adeguata considerazione in occasione del prosieguo dell’iter legislativo sul Ddl in questione nonché in occasione dell’emanazione del Decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di controllo dell’attività degli operatori".
Il parere del Ministero dell'Interno: "l'home restaurant non è ristorazione classica"
Il Ministero dell'Interno, con parere del 1° febbraio 2019, recependo gli indirizzi e le sollecitazioni dell’Unione Europea, e in linea con quanto precedentemente affermato dalla Agcm, ha escluso che l’Home Restaurant possa essere ricondotto alla ristorazione classica, con conseguenze importanti per la disciplina dell’attività. Il Ministero difatti afferma che l’attività di Home Restaurant debba presentare caratteristiche ben individuate :
- Lo svolgimento dell’attività in un ambiente non adibito ad esercizio pubblico
- Il rivolgersi dell’attività a un tipo particolare di pubblico "distinto" ossia che arriva all’Home Restaurant solo su prenotazione
- L’occasionalità dell’attività, il che in mancanza di disposizioni precise di legge deve tradursi nel dato di 3 aperture settimanali.
Sussistendo questi presupposti, l’Home Restaurant è un’attività che non soggiace alla normativa prevista per la ristorazione classica, presentando caratteristiche proprie e distinte. In ogni caso questo non esclude che gli Home Restaurant, costituendo punti di interesse rilevanti sul territorio, siano soggetti a controllo della Autorità di Pubblica Sicurezza e non siano attività sommersa in quanto devono essere segnalati opportunamente alla Pubblica Sicurezza con specifica dichiarazione ex art. 16 del TULPS.
In conclusione, grazie alla tutela riconosciuta a ciascuno dall’art. 41 della Costituzione, se un’attività economica non è ancora coperta da una fonte avente rango di legge ordinaria, questa situazione di vuoto normativo non si traduce automaticamente in un divieto di poter avviare tale attività.