#Coronavirus: tutta l’Italia è zona protetta. Chiusura per gli esercizi commerciali

Da giovedì 12 marzo, aperti soli i punti di vendita dei beni essenziali e le farmacie. Misura estesa su tutto il territorio nazionale

Aggiornamento 11 marzo 2020

Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi - nuova stretta del Governo, che coinvolge il retail, per contrastare il contagio da Coronavirus. Nominato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, come commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, per rafforzare e gestire, di concerto con la Protezione Civile, la produzione di attrezzature necessarie per affrontare l'emergenza.

Rimangono aperti oltre i generi alimentari e le farmacie e para farmacie, le edicole, i tabaccai, fermo restando le precauzioni della distanza di sicurezza tra gli avventori. Chiude tutta la ristorazione tranne quella sulla rete autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, areoportuali, lacustri. È permessa la consegna di alimenti a domicilio (food delivery). Chiudono tutti i servizi alla persona ma rimangono aperti banche, servizi finanziari e assicurativi. Permangono in attività le filiere di trasformazione agroalimentare.


Aggiornamento 10 marzo 2020

A far data 10 marzo 2020, le misure restrittive già applicate sulla Lombardia e 14 provincie vengono estese a tutta l'Italia che diventa zona protetta. In Gazzetta Ufficiale il 10 marzo il provvedimento "Io resto a casa" che dispone anche la cancellazione di tutte le manifestazioni sportive.


8 marzo 2020

Si inaspriscono le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tanto da portare la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministro della Salute oggi 7 marzo, alla decretazione con effetto dall'8 marzo, della chiusura della Lombardia e delle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. In particolare al punto a) è specificato il divieto assoluto di “spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Per quanto riguarda il retail e la ristorazione, rilevano i seguenti punti del decreto:

n) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...] con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro [...] tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...], con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro [...], con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

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