In caso di contagio Covid sul lavoro con riconoscimento e tutela da parte dell’Inail, non si determinerà l’individuazione di una responsabilità penale e civile da parte dell’impresa. Questo è il passaggio più importante che ha chiarito l’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020. Quest'ulitma ha fornito in maniera formale chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro. In tal senso, sarà garantita tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto "l’infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell’infortunio”. Tutte le patologie infettive, infatti, (il Covid-19, in questo caso, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) che sono state contratte in occasione di lavoro sono, da sempre, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, dando diritto ad un’indennità per inabilità temporanea assoluta, che copra anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare.
Lato datore di lavoro, si precisa l’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro. A seguito di ciò, non sussisterà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda. La responsabilità del datore di lavoro sarà solo ipotizzabile in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dai protocolli e linee guida governativi e regionali. Relativamente al capitolo oneri derivanti da eventi infortunistici, il decreto Cura Italia dispone espressamente che gli oneri da contagio non ricadano sulla spesa delle imprese, “ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso, a tariffa immutata”.
Riassumendo la conclusione dell’INAIL è la seguente: “La scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. In tali ultime fattispecie, infatti, l’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento infortunistico”.
Questi chiarimenti, che arrivano tra l’altro nel giorno del 50esimo anniversario dall'approvazione dello Statuto dei lavoratori (20 maggio 1970 – 2020), uno degli interventi legislativi più importanti avviati in Italia in materia di lavoro, mira a cercare di esplicitare in maniera definitiva la responsabilità dei contagi, dopo le polemiche dei giorni precedenti, in seguito ad un’interpretazione dell’articolo 42 del decreto Cura Italia per cui si riteneva aggravata la posizione dei datori, esponendoli maggiormente al rischio di essere ritenuti responsabili per i contagi contratti dal lavoratore in ambiente lavorativo.